Credito di imposta BONUS ENERGIA per imprese – confermato per il primo trimestre 2023

Il credito di imposta per l’acquisto di prodotti energetici è un incentivo fiscale introdotto dallo Stato per promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica.

Grazie a questo incentivo è possibile beneficiare di una detrazione fiscale fino al 45% per l’acquisto di prodotti finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Il credito di imposta “BONUS ENERGIA” è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate anche per il primo trimestre 2023.

Di seguito riportiamo una tabella in sintesi:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.

 

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.

 

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